Art. 1.

      1. All'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento di cui al primo comma:

          a) le famiglie costituite da un solo componente pensionato con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 20.000 euro;

          b) le famiglie costituite da un solo componente di età superiore a sessantacinque anni con reddito personale annuo ai fini dell'IRPEF non superiore a 15.000 euro;

          c) le famiglie costituite da soggetti conviventi entrambi pensionati o di età superiore a sessantacinque anni, la somma dei cui redditi personali annui ai fini dell'IRPEF non supera 35.000 euro».